Art. 137.
(Area degli esperti dell'osservazione e trattamento).

      1. Per l'attività di osservazione e trattamento è istituito un apposito servizio, cui sono assegnati, con rapporto organico con la amministrazione penitenziaria, professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

 

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      2. È predisposto il ruolo organico degli esperti dell'osservazione e trattamento, calcolato per i vari istituti in ragione di un esperto ogni cento, o frazione di cento, detenuti e internati. Nel ruolo organico sono anche previsti i vari livelli di carriera fino a quelli dirigenziali.
      3. Sono inseriti nell'area di cui al presente articolo i servizi già esistenti e comunque denominati, le cui attività sono svolte da esperti in psicologia o in altra materia con rapporto libero-professionale con la amministrazione penitenziaria.
      4. Il servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento opera di intesa con gli operatori delle altre aree nel quadro del coordinamento svolto dalla direzione dell'istituto. In particolare, il servizio coadiuva gli operatori dell'area educativa nel gruppo di osservazione e trattamento, svolgendo le attività di propria competenza.
      5. In relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 13, il servizio coopera con tutti i servizi dell'istituto che svolgono attività di assistenza e cura alla persona dei detenuti e degli internati, compresi quelli appartenenti al Servizio sanitario nazionale. Tale cooperazione è realizzata attraverso la presa in carico di ogni detenuto e internato all'arrivo nell'istituto e sviluppando tutti gli interventi successivi. È redatta una cartella apposita, che viene tenuta dal servizio degli esperti dell'osservazione e trattamento.
      6. Il responsabile operativo dell'area e dirigente della stessa, organizza e coordina l'attività degli esperti. La direzione dell'area è assegnata tenendo presente il livello di carriera dei singoli esperti e, nel caso in cui non è utilizzabile tale criterio, il livello della anzianità di servizio, calcolato anche il periodo di attività con rapporto libero-professionale con la amministrazione penitenziaria.